| Articolo 10 |
| L'ordinamento
giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero č regolata dalla legge in conformitā delle norme e dei tratti internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertā democratiche garantite dalla costituzione italiana,ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. |
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