| Articolo 4 |
| La Repubblica riconosce a tutti cittadini il diritto al lavoro e promuove
le condizioni che rendano effetivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere,secondo le loro possibilitą e la propria scelta, un' attivitą o una funzione che concorra al progresso materiale o spirtuale della siocetą. |
